Art. 4.
(Rifiuto dell'imputato o dell'indagato
di sottoporsi al prelievo).

      1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dalla legge.